INTRODUZIONE
Con la Legge n°46/90 e la Legge n°10/91,ed il conseguente regolamento di applicazione (D.P:R. n°412/93 e sue modifiche introdotte dal D.P.R. 551/99) le Amministrazioni Provinciali e Comunali, sono chiamate al controllo sugli impianti termici collocati nel proprio territorio. In Particolare le Province hanno il compito del controllo sui Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.

Il controllo, la verifica e la manutenzione degli impianti termici non devono essere considerati solo adempimenti di legge, ma soprattutto degli strumenti operativi per favorire la riduzione dei consumi di energia e migliorare la sicurezza e la qualità dell'aria che respiriamo.

Una scrupolosa manutenzione delle caldaie può garantire una sensibile riduzione dei consumi energetici; si calcola infatti che i risparmi annui possano essere mediamente quantificati tra il 5-10%.

Tutti gli utenti pertanto sono invitati a collaborare, affinché si possano raggiungere dei significativi risultati in tema di risparmio energetico, con conseguente riduzione di emissioni e maggior sicurezza degli impianti.

Il presente opuscolo è uno strumento di informazione per tutti i cittadini che vogliono saperne di più sulla conduzione degli impianti termici e sulla loro gestione in condizioni di sicurezza;

Il libretto informativo contiene inoltre il modulo di autocertificazione (da compilare nel solo caso di impianto con potenzialità inferiore a 35 KW)

OBBLIGHI DI LEGGE
Le norme di riferimento in materia d'impianti termici sono la Legge n° 46/90, Legge 10/91 e il D.P.R. n° 412/93, come modificato dal D.P.R. 551/99.

Non sono da considerare impianti termici: stufe, caminetti, radiatori individuali, scalda acqua unifamiliari.

Sono da considerare impianti termici gli impianti inferiori a 35 kW di potenza nominale (35 kW corrispondono a circa 30.000 kCal).

RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

E' da considerare responsabile dell'impianto termico, a meno di delega formale ad un "terzo responsabile":
- l'occupante dell'appartamento o unità immobiliare, nel caso di impianti termici individuali e caldaie al servizio di singoli appartamenti o unità immobiliari;
- l'amministratore, nel caso di condomini o di soggetti diversi dalle persone fisiche (Società, Enti);
- il proprietario dell'impianto stesso, in tutti gli altri casi.

IMPIANTI INFERIORI A 35 KW DI POTENZA NOMINALE (ES. SINGOLI)

Per questo tipo d'impianti è obbligatorio essere in possesso del "Libretto d'impianto", sul quale il manutentore annoterà obbligatoriamente i risultati delle manutenzioni e delle prove di combustione.
La manutenzione va eseguita ogni anno, mentre la prova di combustione (per gli impianti a combustibile liquido o gassoso) va eseguita ogni due anni.
Il manutentore deve essere abilitato ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 46/90 e deve altresì rilasciare un rapporto delle operazioni eseguite, che va allegato al Libretto d'impianto.

IMPIANTI SUPERIORI A 35 KW DI POTENZA NOMINALE (ES. CALDAIE CONDOMINI)

Per questo tipo d'impianti è obbligatorio essere in possesso del "Libretto di centrale", sul quale il manutentore annoterà obbligatoriamente i risultati delle manutenzioni e delle prove di combustione.
Sia la manutenzione che la prova di combustione (per gli impianti a combustibile liquido o gassoso) devono essere eseguite almeno ogni anno.(art 11 comma 12 D.P.R. 412/93). Le sanzioni, in caso d'irregolarità riscontrate dai verificatori dell'Ente preposto al controllo, vanno da Lire 1.000.000 a L. 5.000.000.
Gli Enti locali effettuano i controlli con cadenza biennale e con onere a carico degli utenti (Art 13 comma 1 D.P.R. 551/99).

TABELLA DI SINTESI

1)- Potenza nominale Impianto - Responsabile conduzione (orari/temperatura) - Responsabile manutenzione
2)- Inferiore a 35 KW - Occupante - Occupante o terzo responsabile
3)- Da 35 KW a 350 KW - Occupante o amministratore o terzo responsabile - Occupante o amministratore o terzo responsabile
4)- Superiore a 350 KW - Terzo responsabile - Terzo responsabile

ATTENZIONE

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore e quelli aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h (116 KW), devono essere sottoposti da parte dell'ISPESL o ARPAL ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

L'AUTOCERTIFICAZIONE
L'autocertificazione è prevista solo per gli impianti con potenzialità minore di 35 kW. Effettuando l'autocertificazione secondo le modalità indicate al punto successivo, l'eventuale controllo a campione, effettuato dell'Amministrazione Provinciale, sarà gratuito.
Se l'utente sceglie di non presentare l'autocertificazione, verrà sottoposto a controllo d'ufficio da parte della Provincia con pagamento dell'importo previsto dal tariffario approvato dal Consiglio Provinciale con atto n°33 del 14/05/98,

che per tale tipologia di controllo prevede una spesa di Lire 80.000.
L'autocertificazione:

- non è comunque obbligatoria;
- va effettuata esclusivamente su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Provinciale, ed allegato al presente opuscolo;
- non va effettuata in bollo;
- I moduli per l'autocertificazione sono allegati al presente libretto o disponibili:
- presso l'Ufficio Impianti Termici del Settore Tutela dell'Ambiente della Provincia.
- presso i Comuni di pertinenza.

PER EFFETTUARE L'AUTOCERTIFICAZIONE, OCCORRE:

1. eseguire un versamento di L 5.000 sul c/c intestato ad Amministrazione Provinciale del territorio, Settore Tutela Ambiente, Servizio Tesoreria, specificando, quale causale del versamento, "Contributo spese verifiche d'ufficio art. 15 D.P.R. n° 551/99 ".
2. compilare il modulo e consegnarlo o spedirlo unitamente alla ricevuta del versamento all'Ufficio Impianti Termici del Settore Tutela dell'Ambiente della Provincia.

NOTE IMPORTANTI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE

E' possibile effettuare l'autocertificazione solo nel caso in cui si sia effettivamente in possesso del Libretto di impianto e si sia in regola con le manutenzioni.
E' consigliato allegare in copia il rapporto di controllo e manutenzione rilasciato in occasione dell'ultima verifica di Legge dell'impianto, su modello conforme all'Allegato H ministeriale al DPR 551/99, timbrato e firmato dal tecnico manutentore.
Si ricorda che non è più necessaria l'autentica della firma in calce alla scheda di autocertificazione.

I CONTROLLI DA PARTE DELLA PROVINCIA
L'Amministrazione Provinciale svolgerà l'attività di verifica circa lo stato di manutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione dell'art. 31 della Legge 09.01.91 n°10 e dell'art. 11 comma 18 e 20 del D.P.R. 551/99, con propri Dipendenti tecnici, muniti di tesserino di riconoscimento.
La documentazione che deve essere resa disponibile al momento del controllo è:
- libretto di impianto (per impianti inferiori a 35 KW);
- libretto centrale (per impianti superiori a 35 KW);
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.F. (per gli impianti di potenzialità superiore a 116 KW);
- libretto di uso e manutenzione, rilasciato al momento dell'installazione;
- dichiarazione di conformità.
Durante il controllo sarà eseguita la verifica del rendimento della combustione del generatore, della quantità di inquinanti nelle emissioni, dello stato della canna fumaria, dell'areazione del locale e di altri parametri specifici. Al termine del controllo, l'addetto al controllo rilascerà una copia del verbale di avvenuto controllo e l'apposito bollettino di versamento. Gli importi da versare per i controlli sono di seguito indicati:
Fino a 35 KW euro 41,32
Tra 36 e 58 KW euro 61,97
Tra 59 e 100 KW euro92,96
Tra 101 e 350 KW euro 118,78
Superiori a 350 KW euro 180,75